15. Specifiche per il trasporto di persone con disabilità
È ammesso il trasporto dei soli passeggeri disabili identificati nei gruppi funzionali b) “Standing” e c) “Blind” del D.D. 86/2017, par. 3.20.2.1. Non devono essere presenti contemporaneamente sulla linea più di 1 persona con disabilità e sulla vettura deve sempre essere presente un accompagnatore.
a) Difficoltà cognitive: devono essere accompagnati da una persona che assume la responsabilità del corretto comportamento durante il tragitto. Tale responsabile deve registrare sul proprio telefono il numero dell'agente che lo fa imbarcare, per poterlo avvisare in caso di difficoltà lungo il tragitto.
b) Difficoltà motorie (sitting): non è consentito il trasporto dei passeggeri identificati nel gruppo funzionale “Sitting” di cui al par. 3.20.2.1 del D.D. 86/2017.
c) Difficoltà motorie (standing): per l'imbarco il personale di servizio provvede a fermare l'impianto per consentire un'agevole salita sulla vettura, compatibilmente con la disabilità specifica. La stessa attenzione viene posta per lo sbarco nella stazione opposta.
d) Cecità (blind): i passeggeri con cecità parziale o totale devono essere accompagnati da una persona che ne conosce limitazioni e abilità. Il personale di servizio si comporterà in relazione alle indicazioni dell'accompagnatore, mantenendo la responsabilità di attuare le misure necessarie a garantire un trasporto sicuro e confortevole.